Tetto alla confisca per sproporzione
Stefano Loconte
Ok alla confisca per sproporzione per gli evasori, ma con qualche limite: ecco che anche per questa misura spunta la soglia di 100 mila euro che caratterizza la riforma penal-tributaria inserita nel decreto fiscale. Il dl 124/19 estende ai delitti tributari, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al dlgs. 74/2000, tale strumento ablatorio, già applicabile ad altri reati, in primis quelli di criminalità organizzata, selezionati dal legislatore per la loro gravità.
Si è tuttavia deciso di lasciar fuori dal campo applicativo della misura esclusivamente i reati di cui all’art. 10-bis 10-ter, ovvero quelli ritenuti meno gravi, che puniscono l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l’omesso versamento di Iva. Per tutti gli altri delitti fiscali (ad esclusione dell’«occultamento o distruzione di documenti contabili» che non si àncora al quantum in concreto evaso) si riconosce soltanto un, limitato, riparo, concedendo che lo strumento non opera a patto che non si superi la soglia di 100 mila euro di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale.
Per il reato di dichiarazione infedele si noti che il limite di 100 mila euro coincide ora con la soglia stessa di rilevanza penale (che proprio il decreto fiscale ha abbassato), nonché con il tetto al di sotto del quale, in caso di uso di fatture false, si potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio attenuato. Per gli altri delitti fiscali, quali ad esempio quello di omessa dichiarazione che prevede una soglia di punibilità di 50 mila euro, potrebbe invece verificarsi che il contribuente sia punibile, ma il suo patrimonio non sia suscettibile della suddetta confisca per sproporzione.
Tale misura si differenzia dalla confisca tradizionale (di cui all’art. 240 c.p. nonché, con particolare riferimento ai reati tributari, art. 12-bis, dlgs 74/2000), che nel caso di condanna o patteggiamento è sempre ordinata per quei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’illecito fiscale (salvo che appartengano a persona estranea al reato), ovvero, quando essa non è possibile, per quei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per una valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. forma per equivalente). Infatti, se è pur vero che la giurisprudenza è concorde che il profitto confiscabile possa essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e possa dunque consistere anche in un risparmio di spesa (come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario), è altrettanto indiscusso che la confisca tradizionale impone sempre di dimostrare l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità, in termini di strumentalità o di derivazione, tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.
Al contrario, la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra la res e il condannato, così che, in ipotesi, potrebbe anche operare su beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato, qualora, al momento in cui della pronuncia della sentenza, la provenienza risulti tuttavia ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata. Ma il profilo che, prima di ogni altro, va sottolineato è che la confisca per sproporzione viene qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza: da ciò deriva che è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè, in sostanza, significa che sarà applicabile anche ai casi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.
© Riproduzione riservata

